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Superbonus le novità di febbraio 2021

In base alle ultime modifiche l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento alla guida per l’accesso al superbonus 110%. Grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, infatti, si potrà usufruire del bonus fino al 30 giugno 2022. Inoltre, la platea dei beneficiari che può accedere alle agevolazioni è stata ampliata 

Le disposizioni del superbonus permettono di usufruire di una detrazione fiscale del 110% delle spese per alcuni lavori specifici. Si tratta di interventi mirati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico. Le agevolazioni valgono per lavori su parti comuni di edifici, unità immobiliari indipendenti e singole unità immobiliari. 

In seguito agli ultimi cambiamenti apportati alla normativa, anche gli edifici privi dell’attestato di prestazione energetica (APE) possono ottenere il Superbonus. Tuttavia, ciò sarà possibile solo se alla fine dei lavori effettuati, gli immobili raggiungono una classe energetica di fascia A.

Lavori agevolabili 

I lavori che danno accesso al Superbonus sono detti trainanti e sono quelli volti a: 

  • Isolamento termico delle superfici degli edifici;  
  • Interventi per la coibentazione del tetto; 
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti  centralizzati;
  • Interventi antisismici.

Vi sono poi i cosiddetti interventi trainati, ovvero una serie di lavori che possono essere agevolati con il Superbonus 110% solo se effettuati insieme a quelli elencati in precedenza. Di seguito ne proponiamo l’elenco aggiornato:

  • Interventi di abbattimento di barriere architettoniche; 
  • Interventi di efficientamento energetico; 
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici; 
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrato.

Chi può accedere al Superbonus 110? 

Possono avvalersi delle agevolazioni per i lavori sugli immobili:  

  • Persone fisiche; 
  • Condomini; 
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato.

I beneficiari del Superbonus possono usufruire di una detrazione fiscale in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa, si può sfruttare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in misura corrispondente alla detrazione.  

La scelta spetta al contribuente, ma essa dovrà essere comunicata dal soggetto che rilascia il visto di conformità tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’avvio della pratica. Per beneficiare del superbonus, difatti, bisogna ottenere il visto di conformità dai soggetti incaricati. Il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. 

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